ATTO COSTITUTIVO

In data 4 febbraio 2024, si riunisce l’Assemblea costitutiva.

Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all’unanimità. 

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 

È costituito fra i soci presenti, (in numero non inferiore a sette) ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l’Ente del Terzo settore, in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, avente la seguente denominazione “Anima Antica”. L’Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell’apposito registro o successivamente nel RUNTS. 

La cancellazione dell’Associazione dall’apposita sezione del RUNTS comporta l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall’autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti. 

ART. 2 

L’Associazione ha sede legale in Vicolo del Noce 2, Polveraia – 58054 Scansano (GR); L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.
Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31.12.2024. 

Atto costitutivo Associazione di Promozione Sociale 

1 

ART.3 

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati (eliminare l’attività non di interesse): 

  • a)  educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
  • b)  interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 
  • c)  interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
  • d)  ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
  • e)  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale di cui al presente articolo; 

  • f)  radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, 

n. 223, e successive modificazioni; 

  • g)  organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
  • h)  formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico 

e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

  • i)  servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per 

cento da enti del Terzo settore; 

  • j)  cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
  • k)  alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni 

sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

  • l)  agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 
  • m)  organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 
  • n)  beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 

166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o 

di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

  • o)  promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti 

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

ART.4 

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell’art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 

ART. 5 

L’Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell’assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e sulla rappresentanza dell’organizzazione, i requisiti per l’ammissione di nuovi soci. 

(omissis)

ART. 7 

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell’associazione viene determinata, per il corrente anno 2024, ai sensi dell’art.7 dello Statuto allegato nell’importo di euro sette/00 (€ 7,00).
Per gli anni successivi al 2024 in avanti l’importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto. 

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’Associazione qui costituita.